IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato  la   seguente   ordinanza   sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art  100, comma secondo, d.P.R. n.
 570/1960 sollevata dal pubblico ministero in riferimento  all'estrema
 brevita'  del  termine  di  prescrizione previsto per il reato di cui
 all'art. 90, d.P.R.   citato, che e'  stato  contestato  all'imputata
 Tognaletta  Maria  Rosa  nel  procedimento n. 45/1997 r.g. trib., per
 violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,   di   obbligatorieta'
 dell'esercizio   dell'azione   penale   di  cui  all'art.  112  della
 Costituzione e di buon andamento della  pubblica  amministrazione  di
 cui all'art. 97 Cost.;
   Sentito il difensore dell'imputata;
                             O s s e r v a
   Premesso che il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R.  16
 maggio  1960, n. 570, contestato all'imputata, pur essendo punito con
 la reclusione da due a cinque anni e con la multa e' soggetto  ad  un
 termine   prescrizionale  di  soli  due  anni,  secondo  il  disposto
 dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. citato;
   Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove  si  consideri
 il  diverso  e  molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto
 dall'art. 157, n. 3  c.p.,  con  riferimento  a  delitti  puniti  con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita',  quali  le
 contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria;
   Considerato  ancora  che  l'art. 479 c.p., che sanziona condotte di
 falsita'  ideologica  del  tutto  analoghe  commesse  al   di   fuori
 dell'ambito   delle  elezioni  comunali,  e'  sottoposto  al  termine
 prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.;
   Atteso che la pena edittale minima prevista per  il  reato  di  cui
 all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista
 per  il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del
 marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto  attribuire  a
 tale  condotta,  trattandosi  di  norma posta a tutela del corretto e
 regolare svolgimento del procedimento elettorale e,  conseguentemente
 del  funzionamento  delle  istituzioni  democratiche,  cio' che rende
 tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni  sia  previsto
 lo  stesso  termine  prescrizionale  stabilito per le contravvenzioni
 punite con la sola pena dell'ammenda e dunque  per  fatti  di  minima
 rilevanza sociale;
   Ritenuto  che  tale  previsione  si  palesi dunque in contrasto con
 l'art. 3  della  Costituzione  in  quanto  situazioni  analoghe  sono
 irragionevolmente  sottoposte  ad  un  diverso trattamento normativo,
 nonche'  con  l'art.    112  della  Costituzione  perche',   per   la
 complessita'   e   durata   degli  accertamenti  da  svolgersi  sulla
 regolarita'  di  rilevante  numero  di   sottoscrizioni   per   liste
 elettorali,   l'assoluta   esiguita'   del   termine   prescrizionale
 vanificherebbe in concreto l'effettivita dell'obbligatorio  esercizio
 dell'azione  penale,  nonche'  con  l'art.  97  della Costituzione in
 quanto  si  determinerebbe  un   inutile   dispendio   di   attivita'
 processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del
 termine prescrizionale;
   Osservato:
     che,  allo stato degli atti, la prescrizione dei reati contestati
 all'odierna imputata  maturera'  il  prossimo  9  maggio  per  quanto
 accertato  mediante  l'acquisizione di copia del verbale dell'ufficio
 centrale per il turno di ballottaggio, che reca la data del 9  maggio
 1995,  posto  che  l'art.  100,  secondo comma del d.P.R. n. 570/1960
 prevede la decorrenza  del  termine  prescrizionale  dalla  data  del
 verbale ultimo delle elezioni;
     che e' quindi fondatamente prevedibile che l'estinzione dei reati
 si  verifichera'  prima  della  conclusione  del  presente  grado  di
 giudizio, nel  quale  non  e'  ancora  intervenuta  dichiarazione  di
 apertura del dibattimento ed in cui e' stata autorizzata la citazione
 di  diversi testi da parte del p.m., e, in ogni caso, in pendenza dei
 termini per la proposizione di eventuale impugnazione;
     che, nella fattispecie, la questione appare di rilevanza concreta
 ed immediata, e non meramente astratta  ed  ipotetica,  tenuto  anche
 conto  dei processi indifferibili iscritti a ruolo, anche a carico di
 detenuti e per fatti  piu'  gravi  e  risalenti  nel  tempo,  per  le
 prossime  udienze  sino  al 9 maggio c.a., sicche' e' fin d'ora certo
 che il termine prescrizionale maturera'  ancor  prima  dell'eventuale
 trasmissione   degli   atti  al  giudice  del  gravame  nel  caso  di
 impugnazione della sentenza di primo grado;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.