IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art 100, comma secondo, d.P.R. n. 570/1960 sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevita' del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90, d.P.R. citato, che e' stato contestato all'imputata Tognaletta Maria Rosa nel procedimento n. 45/1997 r.g. trib., per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; Sentito il difensore dell'imputata; O s s e r v a Premesso che il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato all'imputata, pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa e' soggetto ad un termine prescrizionale di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. citato; Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri il diverso e molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3 c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria; Considerato ancora che l'art. 479 c.p., che sanziona condotte di falsita' ideologica del tutto analoghe commesse al di fuori dell'ambito delle elezioni comunali, e' sottoposto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.; Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norma posta a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente del funzionamento delle istituzioni democratiche, cio' che rende tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale; Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonche' con l'art. 112 della Costituzione perche', per la complessita' e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarita' di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettivita dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonche' con l'art. 97 della Costituzione in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita' processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale; Osservato: che, allo stato degli atti, la prescrizione dei reati contestati all'odierna imputata maturera' il prossimo 9 maggio per quanto accertato mediante l'acquisizione di copia del verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio, che reca la data del 9 maggio 1995, posto che l'art. 100, secondo comma del d.P.R. n. 570/1960 prevede la decorrenza del termine prescrizionale dalla data del verbale ultimo delle elezioni; che e' quindi fondatamente prevedibile che l'estinzione dei reati si verifichera' prima della conclusione del presente grado di giudizio, nel quale non e' ancora intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ed in cui e' stata autorizzata la citazione di diversi testi da parte del p.m., e, in ogni caso, in pendenza dei termini per la proposizione di eventuale impugnazione; che, nella fattispecie, la questione appare di rilevanza concreta ed immediata, e non meramente astratta ed ipotetica, tenuto anche conto dei processi indifferibili iscritti a ruolo, anche a carico di detenuti e per fatti piu' gravi e risalenti nel tempo, per le prossime udienze sino al 9 maggio c.a., sicche' e' fin d'ora certo che il termine prescrizionale maturera' ancor prima dell'eventuale trasmissione degli atti al giudice del gravame nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado; che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.